IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la predeterminazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di contributi, sovvenzioni e sussidi finanziari; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 67, che ha autorizzato la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993, 1994, per la concessione di contributi a favore delle associazioni di promozione sociale di cui all'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni; Visto l'art. 6 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, come modificato dalla legge di conversione 18 marzo 1993, n. 67, con il quale viene estesa la concessione di contributi anche alle associazioni di promozione sociale di cui all'art. 1, lettera b), della legge 19 novembre 1987, n. 476, e disposto l'aumento da lire 5 miliardi a lire 10 miliardi, per il solo anno 1993, del contributo gia' previsto dalla prefata legge n. 67 del 1992; Visto il proprio decreto in data 4 marzo 1993 con il quale si e' dato luogo all'assegnazione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge n. 476 del 1987 della quota del 65 per cento dello stanziamento concernente l'anno 1992; Considerato che occorre provvedere alla ripartizione e assegnazione della quota dei fondi stanziati a favore delle associazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 476 del 1987 per la parte prevista dall'art. 4, comma 3, lettere a), b) e c), della legge stessa; Decreta: Art. 1. Ai fini dell'ammissibilita' delle associazioni al contributo in relazione ai requisiti previsti dall'art. 2 della legge n. 476 in premessa deve tenersi conto: del requisito di cui alla lettera a) dell'art. 2, rilevato da specifica attestazione rilasciata dal legale rappresentante dell'ente; del requisito di cui alla lettera b) dell'art. 2, rilevato dal verbale di elezione degli organi di amministrazione in carica nell'ultimo triennio. Possono essere ammesse al contributo anche associazioni che, pur avendo sede unica o sedi in meno di dieci regioni, dimostrino con idonea documentazione di aver svolto attivita' di promozione sociale sull'intero territorio nazionale o almeno in dieci diverse regioni da non meno di tre anni.