IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente  nuove  norme  in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede  la
predeterminazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di
contributi, sovvenzioni e sussidi finanziari;
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 67, che ha autorizzato la spesa
di  lire  5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993, 1994, per la
concessione di contributi a favore delle associazioni  di  promozione
sociale  di  cui  all'art.  115  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni;
  Visto l'art. 6 del  decreto-legge  18  gennaio  1993,  n.  9,  come
modificato  dalla  legge  di conversione 18 marzo 1993, n. 67, con il
quale  viene  estesa  la  concessione  di   contributi   anche   alle
associazioni  di  promozione  sociale  di cui all'art. 1, lettera b),
della legge 19 novembre 1987, n. 476, e disposto l'aumento da lire  5
miliardi  a  lire  10 miliardi, per il solo anno 1993, del contributo
gia' previsto dalla prefata legge n. 67 del 1992;
  Visto il proprio decreto in data 4 marzo 1993 con il  quale  si  e'
dato luogo all'assegnazione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 1,
lettera  a), della legge n. 476 del 1987 della quota del 65 per cento
dello stanziamento concernente l'anno 1992;
  Considerato che occorre provvedere alla ripartizione e assegnazione
della quota dei fondi stanziati a favore delle  associazioni  di  cui
all'art.  1,  comma 1, lettera b), della legge n. 476 del 1987 per la
parte prevista dall'art. 4, comma 3, lettere a), b) e c), della legge
stessa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai fini dell'ammissibilita' delle  associazioni  al  contributo  in
relazione  ai  requisiti  previsti  dall'art. 2 della legge n. 476 in
premessa deve tenersi conto:
   del requisito di cui alla lettera  a)  dell'art.  2,  rilevato  da
specifica   attestazione   rilasciata   dal   legale   rappresentante
dell'ente;
   del requisito di cui alla lettera b)  dell'art.  2,  rilevato  dal
verbale  di  elezione  degli  organi  di  amministrazione  in  carica
nell'ultimo triennio.
  Possono essere ammesse al contributo anche  associazioni  che,  pur
avendo  sede  unica  o  sedi in meno di dieci regioni, dimostrino con
idonea documentazione di aver svolto attivita' di promozione  sociale
sull'intero territorio nazionale o almeno in dieci diverse regioni da
non meno di tre anni.